Per voto italiani temporaneamente all’estero

Gli elettori che si trovano temporaneamente all’estero (da almeno un mese e da non più di un anno) anche se non iscritti all’Aire (l’anagrafe dei cittadini residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, possono chiedere in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato di esercitare il loro voto per corrispondenza nelle circoscrizioni di appartenenza nel territorio nazionale, previste dalla legge elettorale. E’ quanto disciplina un emendamento del Partito democratico alla legge elettorale in esame alla commissione Affari costituzionali della Camera. In particolare il testo prevede che entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge il governo è delegato a disciplinare i termini e i modi del voto di questi cittadini seguendo alcuni “principi e criteri direttivi”. A cominciare dall’istituzione presso ciascun consolato di un ufficio elettorale con il compito di provvedere, per il territorio di propria competenza, alla costituzione dell’elenco dei cittadini italiani temporaneamente all’estero. Vanno previsti modi e termini che garantiscano l’esercizio del diritto di voto “conformemente ai principi di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge e di libertà e segretezza del voto” e per far questo si stabilisce di dover “inviare entro il quarantesimo giorno che precede le votazioni, una comunicazione all’ufficio elettorale presso il Consolato, con allegato il numero identificativo del proprio passaporto o di altro documento di identità valido rilasciato dal Paese di residenza e riconosciuto dal ministero dell’Interno, e la documentazione attestante il temporaneo domicilio all’estero e il relativo indirizzo ai fini del voto per corrispondenza”. Ciascun ufficio consolare, quindi, dovrà trasmettere, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, le istanze di iscrizione ai Comuni nei quali sono residenti i richiedenti e nelle cui sezioni elettorali sono iscritti, che procedono alla verifica dell’assenza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo e alla cancellazione dalle liste degli elettori da inviare alle sezioni. Si stabilisce, infine, che le modalità di svolgimento delle operazioni preliminari e delle successive operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi siano quelle, ove possibile, previste per il voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

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