I cittadini dell’Ue economicamente inattivi (disoccupati e non alla ricerca di un lavoro) che si recano in un altro Stato membro con l’unico fine di beneficiare di un aiuto sociale, possono essere esclusi da alcune prestazioni sociali di base. Lo ha sancito la Corte di Giustizia Ue in relazione al caso di una cittadina rumena e di suo figlio, che vivono dalla sorella di lei in Germania, che si sono visti negare le prestazioni dell’assicurazione sanitaria di base perché senza reddito e non alla ricerca di un lavoro. Nella sentenza emessa la Corte ricorda che, secondo la direttiva ‘cittadino dell’Unione’ (2004/38/CE), lo Stato membro ospitante non è tenuto ad erogare una prestazione sociale durante i primi tre mesi di soggiorno, mentre quando la durata del soggiorno è superiore a tre
mesi ma inferiore a cinque anni (come nel caso oggetto della sentenza), la direttiva subordina il diritto di soggiorno alla condizione che le persone economicamente inattive dispongano di risorse proprie sufficienti per evitare il fenomeno del cosiddetto ‘turismo assistenziale’.Quindi uno Stato membro ha il diritto di negare le prestazioni sociali ai cittadini dell’Ue economicamente inattivi – ovvero senza lavoro e non alla ricerca di un impiego – che esercitino la loro libertà di circolazione con l’unico fine di ottenere il beneficio dell’aiuto sociale di un altro Stato membro pur non disponendo delle risorse sufficienti per poter rivendicare il beneficio del diritto di soggiorno.