Diploma in Spagna? Può insegnare in Italia

Idonea a fare la supplente temporanea di scuola materna, esclusa però dal concorso per insegnante di ruolo nelle scuole statali della Liguria perché diplomata in Spagna, sebbene la maestra avesse superato dignitosamente le prove scritte ed orali con punteggio di 30 su 40 (superiore alla soglia di 28). Il Tar ha dato ragione a Lucia Lopez Navarro, che parla e scrive benissimo l’italiano. Ai giudici si sono rivolti gli avvocati Matteo Borello e Ilaria Stibel, che contro le decisioni del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale hanno ottenuto l’annullamento dell’esclusione dal concorso e la revisione della successiva graduatoria. La sentenza, pronunciata dal presidente Giuseppe Caruso, è stata depositata il 22 gennaio scorso e sotto certi versi diventa un caso da esportare. Soprattutto nella parte in cui il direttore generale del ministero dell’Istruzione, con decreto del 12 giugno 2014, aveva stabilito che “la ricorrente non sia in possesso della competenza linguistica necessaria e stabilisce che la stessa dovrà dar prova della conoscenza della lingua italiana mediante attestato a livelli C1″. Non è così per il Tar, che invece considera il diploma conseguito in Spagna come titolo riconosciuto in tutti i Paesi dell’Unione Europea.Lucia Lopez, cittadina spagnola, infatti è in possesso di un diploma universitario conseguito nel 2000, a seguito di percorso di studi della durata triennale. Documento che nel Paese di origine è abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.La maestra, stabilitasi in Italia, nel settembre 2012 aveva presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli ed esami indetto dal Miur per il reclutamento di personale docente. Ammessa con riserva (in attesa che fosse accertata l’equipollenza del titolo di studio), era stata chiamata a svolgere le prove scritte e orali, poi superate. Il 21 agosto 2013, pochi giorni prima della chiamata degli insegnanti per la nomina relativa all’anno scolastico successivo, Lopez era stata esclusa, appunto perché non in possesso di un titolo abilitante e secondo quanto sostenuto dalla direzione scolastica regionale, soprattutto per “la mancata conoscenza

Immagine di repertorio

della lingua italiana”.I difensori della maestra hanno impugnato il provvedimento, denunciando “vizi di legittimità”. Fra le argomentazioni portate avanti, hanno sostenuto “l’insussistenza della mancata conoscenza della lingua italiana, come dimostrato dal fatto che l’interessata aveva svolto precedenti attività di insegnamento presso scuole comunali di Genova; peraltro, aveva superato otto esami presso la Facoltà di Scienze dell’Educazione dell’università di Bologna ed è in possesso di una certificazione di competenza in lingua italiana rilasciata dalla Società Dante Alighieri e dell’università di Viterbo”.

Il Tar ribadisce che “il superamento delle prove attitudinali… comprova chelaricorrente era ab initio in possesso di adeguata competenza professionale”. Inoltre, i giudici ricordano che il diploma spagnolo sia ritenuto equivalente all’analogo titolo italiano, per due ragioni: Lopez aveva partecipato “alla procedura selettiva per l’assunzione di insegnanti nelle scuole dell’infanzia”; inoltre, il titolo conseguito in Spagna deve intendersi equipollente, con effetto ex tunc, a quello italiano”. (fonte: la Repubblica)

 

 

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